Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/715 della Commissione del 5 maggio 2022 relativa alla concessione di una deroga che consente all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni per il sistema di controllo delle importazioni.

EurLex bis

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

1)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

2)L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede l’adozione, in casi eccezionali, di decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3)La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Il programma di lavoro specifica l’attuazione e le date dell’utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4)Conformemente al programma di lavoro, a partire dal 15 marzo 2021 gli Stati membri dovevano essere pronti a utilizzare la versione 1 dell’ICS2 al fine di raccogliere le dichiarazioni sommarie di entrata degli operatori postali e corrieri espresso per via aerea ed entro il 1o ottobre 2021 dovevano concedere agli operatori economici la possibilità di collegarsi al sistema e di presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema.

5)A norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3), a decorrere dal 1o ottobre 2021 gli operatori postali stabiliti nell’Unione devono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e fornire i dati richiesti alle autorità doganali degli Stati membri interessati usando l’ICS2.

6)Tuttavia l’operatore postale in Ungheria non è ancora tecnicamente pronto a soddisfare tali prescrizioni. A causa di una circostanza eccezionale causata dall’incapacità del contraente selezionato di sviluppare la necessaria soluzione elettronica, l’operatore postale ungherese non ha potuto stabilire un collegamento con l’ICS2 entro la scadenza del 1o ottobre 2021. L’operatore postale ha deciso di ricorrere a un altro contraente per sviluppare il collegamento e i lavori tecnici sono in corso. Di conseguenza l’operatore postale non è ancora in grado di comunicare i dati della dichiarazione sommaria di entrata al sistema mediante procedimenti informatici.

7)La circostanza eccezionale che ha causato la mancanza di preparazione tecnica dell’operatore postale ungherese giustifica la richiesta di ottenere una deroga a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, che è stata presentata dall’autorità doganale ungherese il 21 dicembre 2021. Pertanto, tale deroga dovrebbe consentire in via temporanea all’Ungheria di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali per le quali l’operatore postale è obbligato a presentare una dichiarazione sommaria di entrata.

8)Nell’attuare la presente decisione, l’autorità doganale ungherese notifica alla Commissione il collegamento all’ICS2 del proprio operatore postale designato.

9)La durata della deroga dovrebbe basarsi sullo stato di sviluppo del sistema postale nazionale che consente la comunicazione elettronica dei dati ICS2 per le spedizioni postali all’amministrazione doganale e sulle tempistiche del suo completamento.

10)Poiché l’obbligo di presentare per via elettronica i dati della dichiarazione sommaria di entrata per tutte le spedizioni postali è entrato in vigore il 1o ottobre 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC

 

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