Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/714 della Commissione del 5 maggio 2022 relativa alla concessione di una deroga che consente a Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni.

EurLex bis

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

(2)L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede l’adozione, in casi eccezionali, di decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Il programma di lavoro specifica l’attuazione e le date dell’utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(4)Conformemente al programma di lavoro, a partire dal 15 marzo 2021 gli Stati membri dovevano essere pronti a utilizzare l’ICS2 al fine di raccogliere le dichiarazioni sommarie di entrata degli operatori postali e corrieri espresso per via aerea ed entro il 1o ottobre 2021 dovevano concedere agli operatori economici la possibilità di collegarsi al sistema e di presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema.

(5)A norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3), a decorrere dal 1o ottobre 2021 gli operatori postali stabiliti nell’Unione devono presentare dichiarazioni sommarie di entrata usando l’ICS2.

(6)Gli operatori postali nell’Unione che ricevono posta da operatori postali non unionali dipendono da tali operatori per la raccolta e lo scambio tempestivi di dati anticipati elettronici al fine di adempiere agli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tuttavia gli operatori postali di alcuni paesi terzi non sono ancora tecnicamente pronti a soddisfare le prescrizioni per la raccolta e lo scambio internazionale di dati anticipati elettronici, che si applicano loro nel quadro della convenzione postale universale. Pertanto essi continuano a non raccogliere, o a raccogliere solo in parte, i dati elettronici, e di conseguenza non li comunicano agli operatori postali stabiliti nell’Unione. Gli operatori postali dell’Unione potrebbero invece riutilizzare i dati raccolti ai fini della dichiarazione doganale e trasmettere tali dati all’ICS2 mediante un processo automatizzato. Tuttavia, non tutti gli operatori postali dell’Unione hanno istituito tale procedura di riutilizzo automatizzata.

(7)A causa della mancanza di dati anticipati elettronici di alcuni operatori postali stabiliti in paesi terzi, ovvero le informazioni della dichiarazione preliminari all’arrivo o al carico, generalmente contenute nel formulario doganale, gli operatori postali stabiliti nell’Unione sono tenuti a inserire manualmente i dati nell’ICS2 al momento dell’arrivo fisico delle spedizioni postali, qualora non abbiano istituito una procedura automatizzata che permetta il riutilizzo e la trasmissione dei dati raccolti ai fini della dichiarazione doganale all’ICS2, a norma dell’articolo 139, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. Quando tale procedura manuale riguarda un’elevata percentuale di spedizioni postali essa può causare gravi perturbazioni nella catena logistica postale internazionale.

(8)Nonostante l’obbligo di presentare per via elettronica i dati della dichiarazione sommaria di entrata per tutte le spedizioni postali a decorrere dal 1o ottobre 2021, secondo le informazioni ricevute dalle autorità doganali di Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia, il volume delle spedizioni postali per le quali non sono disponibili dati anticipati elettronici ai fini della presentazione di dichiarazioni sommarie di entrata attraverso l’ICS2 in tali Stati membri era superiore al 15 % del numero totale di spedizioni postali ricevute nel mese precedente la data di applicazione della presente decisione. Ciò crea perturbazioni e strozzature nel flusso di merci che arrivano per posta in tali Stati membri, nonostante gli sforzi in corso da parte degli stessi per adempiere agli obblighi giuridici in materia di scambio elettronico dei dati relativi all’ICS2.

(9)Tali circostanze eccezionali causate dalla mancanza di preparazione tecnica dei sistemi degli operatori postali non unionali giustificano le richieste di ottenere una deroga a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, che sono state presentate dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Lituania il 21 dicembre 2021, dai Paesi Bassi il 23 dicembre 2021, dal Belgio il 5 gennaio 2022 e dalla Finlandia il 14 gennaio 2022. Tali deroghe dovrebbero consentire in via temporanea a tali Stati membri di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici in relazione alle merci contenute in spedizioni postali per le quali gli operatori postali non unionali non comunicano dati anticipati elettronici agli operatori postali dell’Unione e per i quali gli operatori postali dell’Unione non possono riutilizzare i dati delle dichiarazioni doganali per presentare dichiarazioni sommarie di entrata attraverso l’ICS2.

(10)Nell’attuare la presente decisione, le autorità doganali di Belgio, Bulgaria, Cipro, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia dovranno notificare alla Commissione i progressi compiuti dai rispettivi operatori postali nel fornire i dati delle dichiarazioni sommarie di entrata per le spedizioni postali attraverso l’ICS2 entro un mese dalla notifica della decisione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC

 

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