LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 33, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 dispone che le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti cosmetici comprendano un elenco degli ingredienti. Gli ingredienti vanno indicati utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la Commissione è tenuta a compilare e tenere aggiornato a norma dell’articolo 33 del summenzionato regolamento. Il glossario deve tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).
(2)La decisione (UE) 2019/701 della Commissione (2) ha stabilito il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009. È necessario apportare numerose modifiche a tale glossario al fine di tener conto delle nuove denominazioni degli ingredienti attualmente in uso per i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione. È pertanto opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire la decisione (UE) 2019/701.
(3)Ai fini dell’aggiornamento del glossario, la Commissione ha utilizzato, in particolare, le nuove denominazioni INCI pubblicate dal Personal Care Products Council e ha anche rettificato le denominazioni già in essere degli ingredienti riportate erroneamente o omesse.
(4)L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede che, per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere, ai fini dell’etichettatura dei prodotti cosmetici deve essere utilizzata, se del caso, la nomenclatura CI (Colour Index). Il numero CI dovrebbe pertanto figurare nell’elenco quale denominazione comune degli ingredienti per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere.
(5)Alcuni ingredienti utilizzati nei composti odoranti e aromatici non presentano una denominazione INCI. I cosiddetti «nomi delle profumazioni» sono stati utilizzati nell’Unione per l’etichettatura dei prodotti cosmetici contenenti tali ingredienti. Nel glossario dovrebbero pertanto figurare i nomi delle profumazioni precedentemente utilizzati nell’Unione per tali ingredienti.
(6)A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, le denominazioni comuni degli ingredienti elencate nel glossario vanno impiegate nell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è pertanto opportuno posticipare l’applicazione della presente decisione di un periodo di 12 mesi, lasciando agli operatori economici la possibilità di iniziare immediatamente ad applicare il nuovo glossario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione (UE) 2019/701 è abrogata.
Articolo 3
A decorrere dal 29 aprile 2022 e fino al 28 aprile 2023, gli operatori economici possono utilizzare le denominazioni comuni degli ingredienti figuranti nell’allegato della presente decisione ai fini della conformità (alle prescrizioni relative all’etichettatura di cui) al regolamento (CE) n. 1223/2009.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 29 aprile 2023.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.127.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A127%3ATOC
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