Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/690 della Commissione del 26 aprile 2022 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/623 la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)Anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle contee di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád di tale Stato membro.

(8)Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(9)La Polonia ha notificato alla Commissione l'estensione delle misure di controllo delle malattie in relazione a un focolaio di HPAI già precedentemente confermato nel pollame detenuto in uno stabilimento nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro, dove l'autorità competente polacca ha concesso deroghe all'abbattimento degli animali conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. A seguito di tale focolaio è stata pertanto nuovamente istituita una zona di protezione, ed è stata prorogata la validità delle misure già in vigore nella zona di sorveglianza.

(10)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.128.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A128%3ATOC

 

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