Indirizzo (UE) 2022/688 della Banca Centrale europea del 22 aprile 2022 che modifica l’indirizzo 2013/47/UE relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale.

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 luglio 2021 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2021/1759 della Banca centrale europea (BCE/2021/30) (1), che ha modificato le norme contenute nell’indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea (BCE/2012/27) (2) che si applicano ai contratti conclusi con i fornitori di servizi di rete T2S a seguito dell’attuazione del progetto di consolidamento T2-T2S. Le norme modificate introdotte dall’indirizzo (UE) 2021/1759 (BCE/2021/30) si applicano a decorrere dal 13 giugno 2022.

(2)Poiché istituire e stabilizzare la nuova connettività con lo sportello per le infrastrutture del mercato unico dell’Eurosistema ha richiesto uno sforzo inaspettato, è opportuno differire l’applicazione di tali norme modificate per un periodo di tre settimane, per far sì che si applichino a decorrere dal 4 luglio 2022.

(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).

(4)Al fine di concedere alle banche centrali il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente indirizzo, è opportuno che il presente indirizzo entri in vigore alla data della notifica e che sia pubblicato senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

Nell’allegato II bis dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) è inserito il seguente nuovo articolo 34 ter:

«Articolo 34 ter

Applicazione differita delle modifiche introdotte dai paragrafi 1, lettera c), 7 e 9 dell’allegato II dell’indirizzo (UE) 2021/1759 (BCE/2021/30)

Le misure necessarie da adottare e applicare a decorrere dal 13 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/1759 della Banca centrale europea (BCE/2021/30) (*1) si applicano a decorrere dal 4 luglio 2022.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC

 

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