LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2)Nell'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 sono stabilite modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci grandi che arrivano in partite di grandi dimensioni, secondo le quali il campione deve essere costituito dalla parte centrale del pesce. Poiché in alcuni casi ciò può avere un forte impatto sul prodotto, è necessario prevedere prescrizioni alternative di campionamento, al fine di consentire il prelievo di campioni anche a livello della testa o della coda. È inoltre necessario stabilire prescrizioni uniformi in merito alla parte del pesce da sottoporre a campionamento, in funzione delle dimensioni del pesce, in quanto tali prescrizioni consentono una migliore comparabilità dei risultati delle analisi in tutta l'Unione.
(3)Per quanto riguarda le prescrizioni modificate relative al campionamento dei pesci, è inoltre opportuno modificare la definizione di "partita" e aggiungere una definizione di "dimensioni o peso comparabili".
(4)L'allegato IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per il campionamento degli animali terrestri e dei prodotti dell'acquacoltura ai fini dell'analisi dei residui e degli agenti contaminanti. La direttiva 96/23/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2017/625, ma ai sensi dell'articolo 150 di tale regolamento, la direttiva rimane applicabile fino al 14 dicembre 2022. Tenuto conto del termine delle misure transitorie concernenti l'applicazione della direttiva 96/23/CE, è necessario indicare dette prescrizioni nel regolamento (CE) n. 333/2007 affinché si applichino a decorrere dal 15 dicembre 2022.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
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