Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/686 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) 2015/1295 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione (2) stabilisce l'approvazione della sostanza attiva sulfoxaflor e il suo conseguente inserimento nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 dispone inoltre la presentazione di ulteriori informazioni di conferma riguardanti il rischio per le api mellifere attraverso le diverse vie di esposizione, in particolare nettare, polline, liquido di guttazione e polvere, il rischio per le api mellifere che bottinano nel nettare e nel polline di colture successive e di piante infestanti in fiore, il rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere e il rischio per le larve delle api.

(3)Il richiedente ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295.

(4)Come convenuto tra l'Irlanda, Stato membro relatore, e la Repubblica ceca, Stato membro correlatore, la Repubblica ceca ha valutato le informazioni di conferma presentate dal richiedente. Il 12 marzo 2018 la Repubblica ceca ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(5)Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati dallo Stato membro correlatore a presentare osservazioni sulla valutazione delle informazioni di conferma.

(6)Il 20 settembre 2018 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica (4) che sintetizza i risultati di tale consultazione per il sulfoxaflor.

(7)Poiché durante la consultazione sull'addendum al progetto di rapporto di valutazione sono stati espressi pareri divergenti, la Commissione ha consultato l'Autorità e le ha chiesto di fornire una conclusione su tutti i punti in merito ai quali erano emersi pareri divergenti.

(8)Il 28 marzo 2019 l'Autorità ha pubblicato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio (5). La Commissione ha consultato ulteriormente l'Autorità in merito al rischio per le api. In particolare la Commissione ha chiesto all'Autorità di completare la valutazione delle misure di riduzione della deriva delle sostanze nebulizzate necessarie per proteggere i bombi e le api solitarie ai margini dei campi dall'esposizione al sulfoxaflor e del rischio per le api derivante dall'acqua delle pozzanghere.

(9)L'Autorità ha pubblicato le sue conclusioni aggiornate il 30 marzo 2020 (6).

(10)Nelle sue conclusioni aggiornate l'Autorità ha ritenuto che, alla luce dei risultati della valutazione delle informazioni di conferma fornite dal richiedente, il rischio per le api derivante dagli usi nelle serre permanenti sia accettabile. Non è stato tuttavia possibile completare la valutazione del rischio derivante dagli usi all'esterno per i bombi e le api solitarie. L'Autorità non ha pertanto potuto concludere che vi sia un basso rischio per i bombi e le api solitarie derivante dagli usi all'esterno.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC

 

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