LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)Il galatto-oligosaccaride figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato.
(4)A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione (5) ha autorizzato una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare il livello d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è stato aumentato da 0,333 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (45,0 %).
(6)Il 19 novembre 2019 la società Dairy CREST Ltd, che opera con il nome di Saputo Dairy UK («il richiedente»), ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del galatto-oligosaccaride ai dolciumi a base di latte, ai formaggi e ai formaggi fusi, al burro e alle paste da spalmare destinate alla popolazione in generale.
(7)Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della proposta di estensione dell’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride.
(8)Il 14 settembre 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’estensione dell’uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (7) conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(9)Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che il nuovo alimento, composto almeno per il 57 % da sostanza secca di galatto-oligosaccaride, lattosio e saccaridi correlati, è sicuro per quanto riguarda la proposta di estensione dell’uso nei dolciumi a base di latte, nei formaggi e nei formaggi fusi, nel burro e nelle paste da spalmare ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride.
(10)Le informazioni fornite nella domanda e nel parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle condizioni d’uso del nuovo alimento sono conformi all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC
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