IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).
(2)A norma dell’articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il «regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)», che costituisce l’appendice C della COTIF.
(3)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID.
(4)A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può adottare modifiche dell’allegato del RID.
(5)Nella 57a sessione del 24 maggio 2022 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l’Unione.
(7)Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.
(9)Nell’ambito della 14a sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 23 maggio 2022, potrebbe essere necessario concordare modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 57a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
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