LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 (2), la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (RPC), esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.
(2)A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio (3), tre produttori taiwanesi, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd e Rigid Industries Co. Ltd. sono stati esentati dall’estensione del dazio, in quanto è emerso che tali società non hanno eluso le misure.
(3)Tuttavia l’esenzione dall’estensione del dazio alle importazioni degli stessi accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (4).
(4)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 stabilisce erroneamente che le importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e da Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) continuano ad essere esentate dall’applicazione dei dazi antidumping.
(5)La Commissione ha pertanto deciso di rettificare l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 al fine di correggere l’errore di cui al considerando 4. Tale rettifica dovrebbe avere effetto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, vale a dire dal 26 gennaio 2022.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente:
«1.Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307931191; 7307931991; 7307998092) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».
Articolo 2
Le autorità doganali degli Stati membri correggono le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dall’articolo 1 del presente regolamento e riscuotono retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 26 gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC
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