Regolamento Delegato (UE) 2022/676 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina i casi di consolidamento prudenziale di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) quando non esiste un rapporto di filiazione. In tali casi è necessario determinare il soggetto al cui livello i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere applicati su base consolidata. Inoltre in tali casi il metodo più appropriato di consolidamento prudenziale dovrebbe essere il metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE (il «metodo dell'aggregazione») in conformità delle norme stabilite nella stessa direttiva.

(2)In caso di partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, nei casi in cui è richiesto il consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l'applicazione del metodo di consolidamento prudenziale di cui a tale disposizione dovrebbe essere richiesto il consenso unanime delle imprese in questione riguardo alle decisioni in merito alle attività rilevanti dell'ente creditizio o ente finanziario, in conformità della definizione di accordo a controllo congiunto specificata nei principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)L'articolo 18, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento ai requisiti di vigilanza per il consolidamento prudenziale rispettivamente nel caso di influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia partecipazione o altri legami di capitale, e nel caso in cui tali enti o enti finanziari siano posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto, atto costitutivo o statuti. Per determinare se sussiste la situazione di influenza notevole le autorità competenti dovrebbero tenere conto di diversi indicatori in tal senso. Inoltre una situazione di direzione unitaria dovrebbe essere stabilita solo quando l'autorità competente dispone di prove concrete dell'esistenza di un effettivo coordinamento delle politiche finanziarie e gestionali di tali enti o enti finanziari.

(4)Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato orientamenti -le Guidelines on the identification and management of step-in risk (4)- contenenti diversi indicatori che gli enti dovrebbero utilizzare per individuare quali soggetti possono comportare un rischio di intervento («step-in»). Secondo tali orientamenti, per «rischio di intervento» si intende il rischio cui va incontro un ente che decida di fornire sostegno finanziario a un'entità non consolidata, né integralmente né proporzionalmente, che affronta una situazione di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno. Conformemente a detti orientamenti, l'ente che individua un significativo rischio di intervento deve determinare in ciascun caso le misure appropriate in base alla natura e alla portata dell'intervento di sostegno previsto. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'inclusione dei soggetti interessati nell'ambito regolamentare del consolidamento. In conformità degli orientamenti del CBVB, gli enti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi indicatori per stabilire se talune imprese debbano essere consolidate integralmente o proporzionalmente a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso, tenendo conto del rischio di intervento che tali imprese potrebbero comportare per l'ente. Comunque gli enti dovrebbero prendere in considerazione anche misure alternative per far fronte al rischio di intervento nell'ambito delle rispettive procedure di gestione del rischio e del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP). Inoltre le autorità competenti possono prendere in considerazione altre misure per far fronte al rischio potenziale rappresentato da tali imprese, nell'ambito dei processi di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Nell'ambito del quadro in materia di grandi esposizioni, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato orientamenti sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato (5), nei quali è specificata la metodologia che gli enti dovrebbero utilizzare per fissare, nell'ambito dei propri processi interni, il limite aggregato e il limite individuale delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

(5)In particolare, al fine di determinare se sia necessario il consolidamento integrale o proporzionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso di una filiazione o di un'impresa in cui l'ente detiene una partecipazione, qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale ed esista un significativo rischio di intervento e purché l'impresa non sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione né, tra l'altro, una società di partecipazione assicurativa, dovrebbe essere previsto che le autorità competenti esaminino, come minimo, talune categorie di imprese, quali le società veicolo che non rispondono alla definizione di società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alle quali sono applicabili le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui all'articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le imprese che svolgono una o più attività di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)Per garantire la coerenza con la disciplina dei fondi propri istituita dal regolamento (UE) n. 575/2013 ed evitare il riconoscimento di indebite plusvalenze di capitale, nei casi in cui è richiesto il consolidamento a norma dell'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 o paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno fondare sugli articoli da 81 a 88 di detto regolamento anche l'inclusione nei fondi propri consolidati degli importi degli elementi del capitale primario di classe 1 e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale e detenuti da persone diverse da tali imprese, nonché delle relative riserve sovrapprezzo azioni.

(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(8)L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A123%3ATOC

 

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