Regolamento Delegato (UE) 2022/671 della Commissione del 4 febbraio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, tra cui le prescrizioni in materia di salute animale. Tale regolamento stabilisce inoltre metodi e tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce inoltre le azioni che le autorità competenti possono intraprendere in caso di accertata non conformità, tra l’altro, alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito 39 atti nel settore della sanità animale a decorrere dal 21 aprile 2021. Alcune delle prescrizioni di cui agli atti abrogati dal regolamento (UE) 2016/429 o a norma dello stesso si riferiscono, tuttavia, a talune specificità dei controlli ufficiali proprie alla salute animale e alle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità a norma del regolamento (UE) 2017/625, come previsto all’articolo 138 dello stesso. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento tali norme specifiche sui controlli ufficiali e le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di accertata non conformità.

(3)Esiste una correlazione tra le specificità dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità in materia di salute animale. Si applicano in fasi consecutive di una determinata situazione e, molto spesso, agli stessi tipi di operatori e stabilimenti. Nei casi in cui risultano necessarie, le azioni di follow-up dovrebbero essere stabilite unitamente alle prescrizioni relative alle specificità dei controlli ufficiali in materia di sanità animale. In questo modo si istituisce una serie completa di misure che consentono un’attuazione più agevole e contribuiscono alla semplificazione generale del quadro giuridico in questo settore.

(4)L’esecuzione dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up negli stabilimenti riconosciuti a norma dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035 (3), (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) o (UE) 2020/990 (6) della Commissione richiede qualifiche e competenze specifiche nel settore veterinario. I controlli ufficiali in tali stabilimenti riconosciuti comportano la valutazione e la verifica di un’ampia gamma di dati e informazioni specifici in relazione agli animali in essi detenuti. Parte di tali dati e informazioni sono il risultato di osservazioni effettuate sugli animali, mentre altri sono raccolti e registrati da operatori, professionisti della sanità animale, veterinari o professionisti della sanità degli animali acquatici. Tali dati e informazioni possono riguardare, tra l’altro, lo stato fisiologico o patologico degli animali, fattori epidemiologici, i risultati degli esami fisici, clinici o post mortem e delle prove di laboratorio, come pure i dati e le informazioni raccolti in relazione alle misure di biosicurezza negli stabilimenti e all’uso e alla manutenzione appropriati delle attrezzature e degli impianti.

(5)Inoltre, per quanto riguarda gli stabilimenti di materiale germinale, al fine di garantire un’esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali deve disporre di conoscenze specialistiche, data la complessità e la tecnicità di questo particolare settore.

(6)È pertanto opportuno che i controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali o manipolano materiale germinale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 siano effettuati da veterinari ufficiali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali in tali stabilimenti.

(7)Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o per mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste la figura specializzata del «professionista della sanità degli animali acquatici». Tali professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe dunque rispettare la decisione degli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici dovrebbero essere in grado di svolgere le attività affidate ai veterinari ufficiali nell’esecuzione dei controlli ufficiali in stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, tali professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari nel settore della sanità animale, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. Questo principio dovrebbe applicarsi anche nel presente regolamento.

(8)Tra gli stabilimenti riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429, gli stabilimenti confinati rappresentano un caso particolare in quanto spesso detengono un’ampia varietà di specie animali in modo permanente e le scambiano con altri stabilimenti confinati. Le prescrizioni per il riconoscimento e il funzionamento sicuro degli stabilimenti confinati in relazione alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, alle misure di controllo e sorveglianza delle malattie sotto la responsabilità dei veterinari dello stabilimento svolgono un ruolo importante per garantire che gli scambi di animali non comportino un rischio di diffusione delle malattie animali elencate o emergenti tra gli Stati membri o al loro interno. È pertanto opportuno specificare quali controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati negli stabilimenti confinati.

(9)Per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, è opportuno stabilire criteri specifici per assistere le autorità competenti nell’analisi del rischio ai fini della selezione degli animali e degli stabilimenti da ispezionare. Quando tali controlli ufficiali effettuati su un campione rappresentativo di animali individuano casi di non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, le autorità competenti dovrebbero ispezionare tutti gli animali presenti in tale stabilimento come azione di follow-up.

(10)Le norme dell’Unione autorizzano il transito nell’Unione di bovini destinati all’allevamento e alla produzione che non sono altrimenti conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, in base a deroghe e condizioni specifiche stabilite dai regolamenti delegati (UE) 2019/2124 (7) e (UE) 2020/692 (8) della Commissione. Tale transito non dovrebbe compromettere la sanità pubblica e la salute degli animali nell’Unione. Qualora si riscontrino casi di non conformità, irregolarità o situazioni di emergenza durante il transito, l’autorità competente dovrebbe pertanto disporre la macellazione o l’abbattimento di tali animali, in quanto si tratta della misura più appropriata per tutelare la sanità pubblica nonché la salute e il benessere degli animali. In tali casi, l’autorità competente dovrebbe anche disporre lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale ottenuti, conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC

 

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