Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/672 della Commissione del 22 aprile 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento trans-resveratrolo (da fonte microbica).

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il trans-resveratrolo da fonti sintetica e microbica quale nuovo alimento autorizzato.

(4)Il nuovo alimento trans-resveratrolo da fonte microbica è stato autorizzato, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla base della sua sostanziale equivalenza al resveratrolo con una storia di consumo antecedente al 15 maggio 1997, estratto dal poligono del Giappone (Fallopia Japonica).

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (5) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo sintetico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, anche negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE.

(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione (6) ha modificato le condizioni d’uso del trans-resveratrolo. In particolare, sono state revocate le restrizioni relative alle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento.

(7)Il 29 luglio 2021 la società Evolva AG («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del trans-resveratrolo da fonte microbica. Il richiedente ha chiesto di eliminare il requisito secondo cui la granulometria del 100 % delle particelle del nuovo alimento prodotto da S. cerevisiae dovrebbe essere inferiore a 62,23 micrometri (< 62,23 μm).

(8)Il richiedente giustifica la richiesta indicando che la modifica è necessaria al fine di tenere conto della variazione della granulometria delle particelle di trans-resveratrolo da fonte microbica nel corso del suo processo di produzione e della trasformazione per l’uso negli integratori alimentari. A sostegno della richiesta, il richiedente ha fornito dati analitici a dimostrazione che il profilo relativo alla granulometria delle particelle del trans-resveratrolo da fonte microbica è comparabile al profilo relativo alla granulometria delle particelle del trans-resveratrolo sintetizzato chimicamente, che è stato sottoposto a valutazione dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») (7) e per il quale non figurano requisiti relativi alla granulometria delle particelle nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(9)La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 non sia necessaria, in quanto la richiesta eliminazione del requisito relativo alla granulometria delle particelle per il trans-resveratrolo da fonte microbica non ne altera il profilo di sicurezza, viste le prove analitiche presentate dal richiedente secondo cui il profilo granulometrico delle particelle è comparabile a quello del trans-resveratrolo sintetizzato chimicamente che è stato sottoposto a valutazione dall’Autorità.

(10)Le informazioni fornite nella domanda presentano motivi sufficienti per stabilire che le modifiche richieste delle specifiche del trans-resveratrolo sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC

 

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