Regolamento Delegato (UE) 2022/670 della Commissione del 2 febbraio 2022 che integra la direttiva 2010/40/UE del PE e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 3, lettera b), della direttiva 2010/40/UE, indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale per l’elaborazione e l’utilizzo di specifiche e norme.

(2)L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, prevede che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ai fini della predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. La Commissione stabilisce tali specifiche nel regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (2) allo scopo di migliorare l’accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l’aggiornamento dei dati necessari per la predisposizione costante, e di qualità elevata, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l’Unione.

(3)I dati continuano a fornire la base contestuale per la creazione di informazioni sul traffico in tempo reale. L’accelerazione della diffusione degli ITS in tutta l’Unione necessita di un sostegno continuo sotto forma di un accesso maggiore e senza interruzioni ai dati esistenti e alle nuove tipologie di dati pertinenti alla prestazione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, con una copertura geografica più ampia. È pertanto necessario un aggiornamento dei requisiti relativi alla fornitura di dati per continuare a garantire un effettivo riutilizzo nei servizi di informazione agli utenti finali. Questi requisiti aggiornati possono potenzialmente incidere sull’intera catena dei dati, dall’approvvigionamento, la formattazione e l’aggregazione dei dati alla distribuzione e all’inclusione nei servizi di informazione sul traffico.

(4)L’articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all’atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.

(5)Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti a norma della direttiva 2010/40/UE, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 (3) della Commissione ed il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione (4).

(6)Nell’Unione esiste già un mercato per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ed è nell’interesse degli utenti e dei clienti come pure dei fornitori di tali servizi che si vengano a creare le giuste condizioni quadro per il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di tale mercato in maniera innovativa. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico in tutta l’Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità stradali e degli operatori stradali pubblici, sono applicabili le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1024. In merito al riutilizzo dei dati detenuti da titolari dei dati privati, le norme stabilite dal presente regolamento non impongono la condivisione gratuita dei dati. I dati detenuti da titolari dei dati privati possono essere soggetti ad accordi di licenza che disciplinano il loro riutilizzo.

(7)La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) crea un’infrastruttura di dati territoriali nell’Unione europea, al fine di consentire la condivisione e l’accesso del pubblico alle informazioni territoriali (compresa la categoria tematica di dati territoriali «reti di trasporto») in tutta l’Unione allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell’Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con le specifiche stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dai relativi atti di esecuzione, in particolare il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (7). L’estensione dell’applicazione delle suddette specifiche a tutte le tipologie di dati sulle infrastrutture potrebbe inoltre favorire un’ulteriore armonizzazione in questo campo.

(8)Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) definisce l’infrastruttura del trasporto stradale che fa parte della rete transeuropea di trasporto centrale e globale. Le esternalità ricorrenti del traffico e altre difficoltà di gestione dello stesso, come la congestione, l’inquinamento atmosferico o il rumore, non si limitano alla rete stradale transeuropea o alle autostrade. In effetti, una quota significativa dei problemi di congestione del traffico si verifica nelle aree urbane. Inoltre i servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutto il territorio dell’Unione europea dovrebbero consentire la mobilità porta a porta e non dovrebbero essere limitati alla rete stradale transeuropea globale e alle altre autostrade. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare tali specifiche all’intera rete stradale, ad eccezione delle strade che non sono di proprietà di un’autorità pubblica stradale o di trasporto. Le strade che sono proprietà di un’autorità stradale o di trasporto, ma sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione, non dovrebbero rientrare in questa eccezione.

(9)Le autorità stradali o gli operatori stradali dovrebbero mettere a disposizione tipologie di dati specifici ritenuti fondamentali per l’ulteriore sviluppo di servizi di informazione sul traffico affidabili e per migliorare la sicurezza del traffico, come ad esempio la normativa stradale, le restrizioni o la chiusura di corsie. Data la loro importanza, la necessità di rendere accessibili queste tipologie di dati rappresenta un traguardo da raggiungere prima rispetto ad altri tipi di dati.

(10)Per consentire la realizzazione degli sviluppi necessari nel settore dell’accessibilità dei dati e della standardizzazione, dovrebbe essere presa in considerazione un’attuazione graduale. Quest’ultima dovrebbe garantire un aumento realizzabile e graduale in termini di copertura geografica e accessibilità dei dati. A tal fine gli Stati membri dovrebbero definire una rete di strade principali nel loro territorio. Per definire questa rete di strade principali, gli Stati membri possono riutilizzare la definizione di rete, come previsto dall’articolo 1 della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.122.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A122%3ATOC

 

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