Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca.

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A. Lettera dell'Unione europea

Signor/Signora,

Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («Protocollo»), applicato dall’8 dicembre 2017 al 7 dicembre 2021, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue:

1)Dal 1o gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.

2)La contropartita finanziaria dell'Unione europea per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente scambio di lettere corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.

3)Ai sensi del presente scambio di lettere il sostegno per la politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.

4)Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), la contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3) sarà ridotta proporzionalmente. Qualora sia stato già versato un importo corrispondente alla riduzione applicabile, tale importo è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

5)Durante il periodo di applicazione del presente scambio di lettere, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati e alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato del protocollo per l'ultimo anno di applicazione del protocollo. Il canone applicabile alle navi d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato del protocollo e ammonta pertanto a 2 000 EUR.

6)Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente scambio di lettere sono valide fino al termine del periodo di proroga.

7)Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata. Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.

8)Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e per ciascuna tonniera con palangari di superficie l'Unione invia il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per le sue attività di pesca durante il periodo di proroga a Maurizio e al rispettivo armatore della nave entro tre mesi dal termine del periodo di proroga. Se l'importo del computo finale è superiore al pagamento anticipato del canone di cui al punto 5), l'armatore della nave versa il saldo restante entro tre mesi dal ricevimento del computo finale. Gli importi versati per il pagamento anticipato del canone eccedenti il computo finale non sono rimborsati. Per quanto riguarda l'elaborazione del computo finale, la procedura che Maurizio deve seguire al ricevimento di tale computo e le modalità di contestazione, si applica mutatis mutandis il capo III, punto 5).

9)Per quanto riguarda l'imbarco di marittimi di cui al capo VIII dell'allegato del protocollo, nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca sei marittimi mauriziani.

10)Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi data successiva a partire dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC

 

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