Regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

LeggiIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti (1),

considerando quanto segue:

(1)Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (2) ha fornito un’ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell’Unione, le disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentarne la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie.

(2)Attualmente solo gli Stati membri gestiscono conti per le risorse proprie aperti a nome della Commissione. Una riduzione del numero di conti bancari utilizzati per la riscossione delle risorse proprie sarebbe più efficiente e consentirebbe un approccio comune alla gestione della liquidità. Al fine di modernizzare la gestione dei conti per le risorse proprie, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere se utilizzare tale conto centralizzato per le risorse proprie o un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Per consentire agli Stati membri di operare una scelta informata, la Commissione dovrebbe presentare un’analisi costi/benefici dettagliata riguardo all’utilizzo del conto centralizzato per le risorse proprie.

(3)Attualmente, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 non consente agli Stati membri di effettuare versamenti anticipati. Tuttavia, in passato alcuni Stati membri hanno versato i propri contributi nazionali in anticipo, previo accordo della Commissione. Ai fini della certezza del diritto, detto regolamento dovrebbe prevedere che gli Stati membri abbiano la possibilità di effettuare versamenti anticipati caso per caso, a condizione che informino la Commissione in anticipo. Per ragioni di equità, se uno Stato membro si avvale di tale possibilità, gli altri Stati membri non dovrebbero sostenere costi relativi al versamento anticipato, quali gli interessi negativi.

(4)La data di pagamento da parte degli Stati membri delle rettifiche delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL degli esercizi precedenti dovrebbe essere spostata al mese di marzo dell’anno successivo per migliorare la prevedibilità per le procedure di bilancio nazionali. La data di pagamento delle rettifiche da parte degli Stati membri dovrebbe applicarsi anche agli importi per i quali la Commissione ha fornito informazioni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(5)Al fine di garantire un bilancio stabile, necessario per finanziare gli obiettivi strategici dell’Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe assicurare in particolare che la messa a disposizione delle risorse proprie avvenga in modo tempestivo e integrale.

(6)L’attuale soglia al di sotto della quale si rinuncia agli interessi deve essere adeguata. È pertanto necessario aumentare l’importo al di sotto del quale si rinuncia al recupero degli interessi in modo da migliorare il rapporto costo/efficacia delle procedure di recupero.

(7)Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 limita la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. Tuttavia, tale «massimale» di 16 punti percentuali si applica unicamente ai casi di cui si è avuta conoscenza dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio (3). Di conseguenza, i casi di cui si aveva già conoscenza prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804, in cui sono in gioco interessi particolarmente elevati, non possono beneficiare di tale limite a prescindere dal fatto che l’importo degli interessi sia già stato notificato agli Stati membri. In tali casi gli Stati membri sono ancora tenuti a pagare importi a titolo di interessi non proporzionali rispetto all’importo del capitale dovuto. Al fine di garantire la proporzionalità del sistema, mantenendo nel contempo l’effetto deterrente, la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base dovrebbe essere ulteriormente limitata a 14 punti percentuali. Al fine di chiarire e semplificare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali dovrebbe essere applicata a tutti gli importi a titolo di interessi non comunicati allo Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(8)Nell’ambito del vigente quadro giuridico, la prassi ha dimostrato che può essere difficile identificare la data di decorrenza degli interessi di mora a causa della difficoltà nell’individuare il momento esatto in cui gli sforzi di recupero possono essere ritenuti insufficienti. A fini di semplificazione, dovrebbe essere previsto un «periodo di tolleranza» di cinque anni a decorrere dalla data dell’accertamento dell’importo, a condizione che l’importo sia stato accertato, iscritto tempestivamente nella contabilità separata e tenuto nella contabilità separata a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Di conseguenza, gli interessi dovrebbero iniziare a decorrere solo dopo cinque anni, mentre il debito per il capitale dovrebbe essere mantenuto.

(9)Al fine di garantire un trattamento equo dei casi in cui gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali risultano irrecuperabili, gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali, qualora lo Stato membro possa dimostrare che un errore commesso dallo Stato membro dopo l’accertamento dei diritti non abbia influito sull’irrecuperabilità dell’importo corrispondente a tali diritti. Esempi di tale errore potrebbero includere un’iscrizione tardiva nella contabilità separata o carenze nella procedura di recupero.

(10)Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 contiene solo una scadenza che impone alla Commissione di comunicare le proprie osservazioni allo Stato membro interessato entro sei mesi dalla ricezione della relazione sui casi di cancellazione segnalati alla Commissione da parte di tale Stato membro. Al fine di dare un seguito tempestivo e più flessibile alle relazioni di inesigibilità e di sostenere una valutazione rapida e pienamente trasparente della decisione dello Stato membro di non rendere disponibile l’importo irrecuperabile delle risorse proprie tradizionali, è opportuno adeguare i termini procedurali per la Commissione e gli Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0051.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC

 

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