IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (1) («accordo»), è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2014/146/UE (2) del Consiglio ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.
(2)L’applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») (3) è iniziata l’8 dicembre 2017 per un periodo di quattro anni. Gli effetti del protocollo sono cessati il 7 dicembre 2021.
(3)Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.
(4)In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di sei mesi. I negoziati per la proroga del protocollo si sono conclusi positivamente e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo in forma di scambio di lettere») è stato siglato il 6 dicembre 2021.
(5)Gli obiettivi dell’accordo in forma di scambio di lettere sono di consentire all’Unione e alla Repubblica di Maurizio di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
(6)L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(7)Al fine di limitare l’interruzione dell’attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio, l’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio è autorizzato, con riserva della conclusione di detto accordo (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo in forma di scambio di lettere si applica in via provvisoria, conformemente al punto (10) dell’accordo in forma di scambio di lettere, a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla data della firma, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC
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