Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione del 25 marzo 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figurano i generi Juglans L., Nerium L. e Robinia L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4)A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco istituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(5)Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4).

(6)Il 9 agosto 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di due anni, innestate, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie e con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

(7)Il 19 maggio 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Turchia (5). L'Autorità ha individuato Anoplophora chinensis, Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Lopholeucaspis japonica quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tali organismi nocivi.

(8)Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-quattro anni, con substrato colturale, di Nerium oleander L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

(9)Il 25 marzo 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Nerium oleander L. originarie della Turchia (6). L'Autorità ha individuato Phenacoccus solenopsis quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tale organismo nocivo.

(10)Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di tre-sette anni, a radice nuda e di piante in un substrato colturale, di Robinia pseudoacacia L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC

 

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