Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/491 della Commissione del 25 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Bulgaria, Italia e Polonia.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e in Slovacchia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.

(6)Nel marzo 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Dienvidkurzemes in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(7)Nel marzo 2022 sono stati anche rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni di Liptovský Mikuláš e Banská Bystrica in Slovacchia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(8)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e in Slovacchia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(9)Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6), in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone nel distretto di Nové Zámky in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere soppresse da detto allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi. Inoltre alcune zone attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e confinanti con tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere soppresse da detto allegato tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie.

(10)Infine, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Slovacchia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone nel distretto di Lučenec in Slovacchia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC

 

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