LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanze attiva spirotetramat dal 30 aprile 2024 al 31 luglio 2024, delle sostanze attive spinetoram e acido L-ascorbico dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 e della sostanza attiva flubendiamide dal 31 agosto 2024 al 30 novembre 2024. Le proroghe sono state necessarie poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4) ha anticipato di tre mesi la data di presentazione dei fascicoli a sostegno del rinnovo dell'approvazione. È stato pertanto necessario mantenere la data di presentazione del fascicolo come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), concedendo nel contempo ai richiedenti il tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.
(3)Per quanto riguarda il flubendiamide, l'acido L-ascorbico, lo spinetoram e lo spirotetramat, non sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima della rispettiva data di scadenza dell'approvazione stabilita nell'allegato del presente regolamento.
(4)Le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni di tali sostanze scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC
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