La Commissione europea (in appresso "la Commissione"), a nome dell'Unione europea,
e
la Repubblica di Moldova
dall'altra,
in appresso denominate "le parti",
CONSIDERANDO che il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione (2), stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere definite in un protocollo d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati (3);
CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso "il programma Orizzonte Europa");
CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;
RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;
CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;
CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;
CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito dell'associazione
1.La Repubblica di Moldova partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
2.Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione (UE) 2021/820 (7), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Moldova alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.095.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A095%3ATOC
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