La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell’Unione europea,
da una parte,
e
il governo della Repubblica di Turchia (in appresso «la Turchia»), rappresentato dal ministero degli Affari esteri, direzione per gli affari europei,
dall’altra,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO che l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (1), firmato a Bruxelles il 26 febbraio 2002, stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Turchia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario da versare, devono essere definite di comune accordo tra la Commissione e le autorità competenti della Turchia;
CONSIDERANDO che il programma dell’Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);
CONSIDERANDO gli sforzi dell’Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell’ambito dell’agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l’innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull’innovazione e per la competitività e l’attrattiva economiche;
RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;
CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l’importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;
CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l’autonomia e la sicurezza;
CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell’innovazione, stabiliti in passato dagli accordi di associazione ai programmi quadro che si sono succeduti, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito dell’associazione
1.La Turchia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» (il programma Orizzonte Europa) di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 (3), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
2.Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2021/820 (5), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici della Turchia alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.095.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A095%3ATOC
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