IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 maggio 2021, con decisione WHA74(16), la 74a Assemblea mondiale della sanità ha chiesto la convocazione di una sessione speciale allo scopo di esaminare i benefici derivanti dalla messa a punto di una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla preparazione e la risposta alle pandemie, al fine di dare vita a un processo intergovernativo per elaborare e negoziare tale convenzione, accordo o strumento.
(2)Il 1o dicembre 2021, con decisione SSA2(5), la seconda sessione speciale dell’Assemblea mondiale della sanità ha deciso di istituire un organo negoziale intergovernativo aperto a tutti gli Stati membri dell’OMS, i membri associati e le organizzazioni regionali di integrazione economica, per elaborare e negoziare una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale dell’OMS sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, in vista della sua adozione a norma dell’articolo 19 o di altre disposizioni della Costituzione dell’OMS che l’organo negoziale intergovernativo ritenga opportune.
(3)Il 20 gennaio 2022 il direttore generale dell’OMS ha trasmesso agli Stati parte il testo di una proposta per la modifica del regolamento sanitario internazionale (2005) (RSI) presentata dagli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, dell’RSI.
(4)La 150a sessione del consiglio esecutivo dell’Assemblea mondiale della sanità, che si è svolta dal 24 al 29 gennaio 2022, ha deciso di esortare gli Stati membri dell’OMS e, se del caso, le organizzazioni regionali di integrazione economica, ad adottare tutte le misure adeguate per prendere in considerazione eventuali modifiche dell’RSI.
(5)L’Unione, per le materie che rientrano nelle sue competenze, dovrebbe partecipare, insieme agli Stati membri, per le materie che rientrano nelle loro competenze, ai negoziati su una convenzione, accordo o altro strumento internazionale sulla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e sulle modifiche complementari dell’RSI, secondo quanto previsto dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(6)Conformemente all’articolo 6 e all’articolo 168, paragrafo 5, TFUE, nel settore della tutela e del miglioramento della salute umana, compreso per quanto riguarda la lotta contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, l’Unione deve sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri.
(7)Conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, incluse la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate, devono essere pienamente rispettate nel corso del processo negoziale.
(8)La presente decisione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri e la partecipazione degli Stati membri ai negoziati in conformità dei trattati.
(9)Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti tecnici degli Stati membri e i rappresentanti a Ginevra.
(10)A tal fine, le modalità pratiche da applicare durante i negoziati dovrebbero essere definite prima possibile, in particolare al fine di garantire una cooperazione efficace tra il negoziatore dell’Unione e gli Stati membri, fatto salvo il ruolo del comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
(11)Se del caso, il Consiglio dovrebbe rivedere e mettere ulteriormente a punto le direttive di negoziato di cui all’addendum della presente decisione durante i negoziati.
(12)I negoziati si svolgeranno nel contesto dell’OMS,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, per le materie che rientrano nelle competenze dell’Unione in conformità dei trattati, un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e le modifiche complementari dell’RSI, rispettivamente nel quadro della decisione SSA2(5) dell’Assemblea mondiale della sanità, del 1o dicembre 2021, e della decisione EB150(3) del Consiglio esecutivo dell’OMS, del 26 gennaio 2022.
2.I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell’addendum della presente decisione (1). Tali direttive sono rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all’andamento dei negoziati.
Articolo 2
1.I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Sanità pubblica», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
2.La Commissione riferisce e consulta il comitato speciale su base regolare. La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest’ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A092%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it