IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(2)Il 14 marzo 2022 (2) il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»).
(3)I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del Consiglio della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein a nome dell'Unione.
(7)Al fine di garantire la possibilità di un impiego urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio della Repubblica di Moldova per fornire assistenza in merito all'afflusso di persone a seguito dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»), con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dal giorno della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.091.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A091%3ATOC
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