IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21,
considerando quanto segue:
(1)I depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE), ai sensi della decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/31) (1), dovrebbero essere remunerati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (2) al fine di garantire la coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l’Eurosistema.
(2)Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 5 della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Remunerazione
Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*1).
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 marzo 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0197.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
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