Regolamento Delegato (UE) 2022/439 della Commissione del 20 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 173, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 180, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La disposizione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 secondo cui l’autorità competente valuta la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni (IRB) riguarda tutti i requisiti per l’uso del metodo IRB, a prescindere dal loro grado di rilevanza, e riguarda la conformità ai requisiti in ogni momento. Di conseguenza tale disposizione non riguarda soltanto la valutazione della richiesta iniziale di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, ma anche: la valutazione di eventuali richieste aggiuntive di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating applicati in base al piano approvato dall’ente per utilizzare sequenzialmente il metodo IRB; la valutazione della richiesta di modifiche sostanziali ai metodi interni che l’ente ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare, conformemente all’articolo 143, paragrafo 3, di tale regolamento e al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014 (2); le modifiche del metodo IRB che richiedono la notifica conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 529/2014; il riesame periodico del metodo IRB che l’ente è stato autorizzato a utilizzare, conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); la valutazione delle richieste di autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’autorità competente dovrebbe applicare gli stessi criteri a tutti questi aspetti particolari della valutazione della conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB. Le norme che stabiliscono tale metodologia di valutazione dovrebbero pertanto applicarsi a tutti questi casi, al fine di garantire l’armonizzazione delle metodologie di valutazione da parte dell’autorità competente ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare.

(2)La metodologia di valutazione dovrebbe consistere in metodi che le autorità utilizzano, a titolo facoltativo o obbligatorio, e prevedere criteri soggetti alla verifica da parte delle stesse autorità.

(3)Al fine di garantire una valutazione coerente in tutta l’Unione della conformità ai requisiti da rispettare per l’utilizzo del metodo IRB, è necessario che l’autorità competente applichi gli stessi metodi per tale valutazione. È pertanto necessario stabilire una serie di metodi che tutte le autorità competenti debbono applicare. Tuttavia, data la natura della valutazione e la diversità e le peculiarità dei modelli, l’autorità competente dovrebbe altresì esercitare la loro discrezionalità nella vigilanza riguardo all’applicazione di tali metodi in relazione agli specifici modelli in esame. La metodologia di valutazione di cui al presente regolamento dovrebbe specificare i criteri minimi in base ai quali l’autorità competente possa verificare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB e stabilire l’obbligo per la stessa autorità competente di verificare qualsiasi altro criterio pertinente. Inoltre, in determinati casi in cui l’autorità competente ha effettuato valutazioni recenti per sistemi di rating simili nella stessa classe di esposizioni, qualora l’autorità competente, dopo aver esercitato la sua discrezionalità, ritenga che tali valutazioni restino sostanzialmente invariate, è opportuno consentire l’utilizzo dei risultati di tali valutazioni, per evitare che l’autorità competente debba ripeterle. Ciò permetterebbe di evitare complessità, oneri inutili e duplicazioni di lavoro.

(4)Se l’autorità competente deve valutare la conformità di un ente ai requisiti per utilizzare il metodo IRB per scopi diversi da quelli riportati nella richiesta iniziale di autorizzazione, essa dovrebbe applicare solo le norme pertinenti per l’ambito della valutazione per tali scopi e dovrebbe in ogni caso utilizzare come punto di partenza le conclusioni delle valutazioni precedenti.

(5)Qualora la valutazione riguardi richieste per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo in relazione alla procedura di adozione della decisione congiunta.

(6)L’autorità competente è tenuta a verificare la conformità degli enti ai requisiti normativi specifici per l’uso del metodo IRB, nonché a valutare la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e a chiedere costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze al fine di conseguire la costante conformità a tali requisiti. Una siffatta valutazione richiede, in larga misura, che l’autorità competente eserciti la propria discrezionalità. Le norme relative alla metodologia di valutazione dovrebbero, da un lato, consentire all’autorità competente di esercitare la propria discrezionalità effettuando controlli supplementari rispetto a quelli specificati nel presente regolamento, ove necessario, e, dall’altro, garantire l’armonizzazione e la comparabilità delle prassi di vigilanza tra le diverse giurisdizioni. Per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per applicare il metodo opzionale più appropriato o qualsiasi altro metodo necessario per verificare requisiti particolari, tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza dei tipi di esposizioni coperti da ciascun sistema di rating, della complessità dei modelli, delle peculiarità della situazione, della soluzione specifica attuata dall’ente, della qualità degli elementi probatori forniti dall’ente, delle risorse a disposizione delle autorità competenti stesse. Inoltre, per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe poter effettuare i test e le verifiche supplementari necessari in caso di dubbi circa il rispetto dei requisiti del metodo IRB conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività e della struttura dell’ente.

(7)Al fine di garantire la coerenza e la completezza della valutazione del metodo IRB nel suo complesso, nel caso di successive richieste di autorizzazione sulla base del piano di utilizzo sequenziale approvato di un ente, l’autorità competente dovrebbe basare la propria valutazione perlomeno sulle norme riguardanti la prova dell’utilizzo e dell’esperienza, l’assegnazione a classi o pool, i sistemi di rating e la quantificazione del rischio, poiché tali aspetti della valutazione si riferiscono a ogni singolo sistema di rating del metodo IRB.

(8)Al fine di valutare l’adeguatezza dell’applicazione del metodo IRB, tutti i sistemi di rating e le relative procedure dovrebbero essere verificati nel caso in cui un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei sistemi di rating o abbia ottenuto un sistema di rating o dati aggregati da fornitori terzi. In particolare, si dovrebbe verificare che siano stati effettuati controlli adeguati presso l’ente e che sia disponibile una documentazione completa. Inoltre, poiché l’organo di amministrazione dell’ente è responsabile in ultima istanza delle procedure delegate e delle prestazioni dei sistemi di rating ottenuti da un fornitore terzo, è opportuno verificare che l’ente abbia una sufficiente capacità di comprensione delle proprie procedure delegate e dei sistemi di rating acquistati. Tutti i compiti, le attività e le funzioni che sono stati delegati e i sistemi di rating ottenuti da fornitori terzi dovrebbero pertanto essere valutati dall’autorità competente in modo analogo ai casi in cui il metodo IRB è stato pienamente sviluppato attraverso processi interni dell’ente.

(9)Al fine di evitare che gli enti completino solo parzialmente l’utilizzo sequenziale del metodo IRB per un periodo di tempo prolungato, l’autorità competente dovrebbe verificare l’adeguatezza del termine per l’applicazione del cosiddetto «piano di introduzione», il rispetto di tale termine e la necessità di apportare modifiche al piano di introduzione. È opportuno verificare che tutte le esposizioni coperte dal piano di introduzione abbiano un termine massimo definito e ragionevole per l’applicazione del metodo IRB.

(10)È importante valutare la solidità della funzione di validazione e quindi l’indipendenza dall’unità di controllo del rischio di credito, la completezza, la frequenza e l’adeguatezza dei metodi e delle procedure e la solidità del processo di segnalazione, al fine di verificare che abbia luogo una valutazione obiettiva dei sistemi di rating e che vi sia un incentivo limitato a dissimulare le carenze e le debolezze del modello. Nel verificare l’esistenza di un adeguato livello di indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente dovrebbe tenere conto delle dimensioni e della complessità dell’ente.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC

 

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