Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Slovacchia.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Bulgaria e Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.

(6)Nel gennaio 2022 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Italia, nella regione Piemonte. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/28 (6) e (UE) 2022/62 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/28, si applica fino al 7 aprile 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8), nonché le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(7)Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni italiane Piemonte e Liguria, in aree attualmente incluse nella zona infetta istituita dall'Italia a seguito del primo focolaio nel gennaio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(8)Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Di conseguenza, tali aree dell'Italia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I e II in detto allegato.

(9)Nel marzo 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(10)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0067.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC

 

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