Decisione (UE) 2022/438 del Consiglio del 14 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID).

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) voterà mediante procedura scritta un pacchetto di proposte di modifica ai regolamenti ICSID. La procedura scritta è stata avviata il 20 gennaio 2022 e la conclusione è prevista il 21 marzo 2022.

(2)L’Unione non è membro dell’ICSID. Tuttavia essa ha integrato i regolamenti ICSID, mediante riferimento, nei suoi accordi commerciali e di investimento che contemplano la protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

(3)Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017 (1), la Corte di giustizia ha chiarito che gli investimenti esteri diretti rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, mentre i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti non possono essere istituiti senza il consenso degli Stati membri.

(4)Tramite la riforma dei regolamenti ICSID, il regolamento del meccanismo supplementare ICSID diverrà potenzialmente applicabile a controversie avviate nei confronti di organizzazioni di integrazione economica regionale come l’Unione. L’Unione utilizza inoltre i regolamenti ICSID nei suoi trattati di investimento e tali regolamenti possono essere utilizzati dagli investitori dell’Unione nei procedimenti avviati contro paesi terzi, dagli investitori di paesi terzi contro Stati membri dell’Unione o, quando sono soddisfatti i requisiti pertinenti della convenzione ICSID, dagli investitori di paesi terzi contro l’Unione stessa. Le modifiche ai regolamenti ICSID avranno quindi effetti giuridici sul funzionamento e l’applicazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari a cui essa potrebbe prendere parte. Pertanto l’Unione ha un interesse particolare nella riforma dei regolamenti ICSID.

(5)26 Stati membri dell’Unione sono membri dell’ICSID. Tali Stati membri sono in grado di partecipare al Consiglio amministrativo e di votare i regolamenti modificati mediante procedura scritta.

(6)Pertanto il Consiglio dovrebbe adottare la posizione dell’Unione in riferimento alle modifiche previste dei regolamenti ICSID, così da permettere agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, di esprimere la posizione dell’Unione nel Consiglio amministrativo dell’ICSID.

(7)Nell’ambito delle procedure della convenzione ICSID le modifiche aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario ICSID, il regolamento di avvio ICSID, il regolamento di arbitrato ICSID e il regolamento di conciliazione ICSID. Le modifiche comporteranno, tra l’altro, il miglioramento della trasparenza delle procedure, il chiarimento delle disposizioni sul rigetto tempestivo delle domande infondate e sulla garanzia a copertura delle spese, e l’introduzione di obblighi di divulgazione per i finanziamenti di terzi.

(8)Nell’ambito delle procedure del meccanismo supplementare ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento di arbitrato del meccanismo supplementare ICSID e il regolamento di conciliazione del meccanismo supplementare ICSID. La maggior parte delle modifiche alle procedure della convenzione ICSID si rifletterà anche nel regolamento del meccanismo supplementare ICSID. Inoltre l’ambito delle procedure del meccanismo supplementare sarà esteso per includere, tra l’altro, le controversie che coinvolgono organizzazioni di integrazione economica regionale.

(9)Nell’ambito delle procedure d’inchiesta ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento d’inchiesta ICSID autonomo e il regolamento amministrativo e finanziario d’inchiesta ICSID.

(10)Nell’ambito della mediazione ICSID, la proposta di riforma introduce un nuovo regolamento di mediazione ICSID con l’associato regolamento amministrativo e finanziario di mediazione ICSID.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.089.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A089%3ATOC

 

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