Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione del 15 marzo 2022 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell'inchiesta») originari dell'India e dell'Indonesia (congiuntamente denominati «i paesi interessati»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito alla presentazione di una denuncia in data 4 gennaio 2021 da parte della European Steel Association («Eurofer») («il denunciante»), per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Cosmmissione ha informato il governo dell'India (3) e il governo dell'Indonesia (4) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandoli a procedere a consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il 10 febbraio 2021 si sono svolte consultazioni con il governo dell'india e il 15 febbraio 2021 con il governo dell'Indonesia. Tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata con nessuno dei governi.

(4)Il 18 novembre 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi e ha riscosso in via definitiva dazi provvisori imposti sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e dell'Indonesia (5) («il regolamento antidumping») nel contesto di un'inchiesta che era stata aperta tramite avviso pubblicato il 30 settembre 2020 («l'inchiesta antidumping distinta») (6).

(5)Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.2.Registrazione

(6)Il 7 aprile 2021 il denunciante ha depositato una richiesta di registrazione delle importazioni. La Commissione ha esaminato la richiesta, ma ha constatato che dai paesi interessati non erano state effettuate importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficiava di sovvenzioni compensabili. Le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India e dall'Indonesia hanno registrato un calo del 46 % nei sette mesi successivi all'apertura rispetto alle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza le condizioni per registrare le importazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base non erano soddisfatte e la Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

1.3.Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(7)L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Entrambi i periodi sono identici a quelli dell'inchiesta antidumping distinta.

1.4.Parti interessate

(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo dell'India, il governo dell'Indonesia, i produttori esportatori noti dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono tenute audizioni con Eurofer e un'altra società.

(10)Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato le autorità della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») a partecipare all'inchiesta in qualità di parte interessata. La Commissione ha inoltre informato il governo della RPC dell'apertura dell'inchiesta e ha fatto specifico riferimento all'invito a partecipare come parte interessata contenuto nell'avviso di apertura. Successivamente, il governo della RPC ha informato la Commissione di essersi registrato come parte interessata alla presente inchiesta.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC

 

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