Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione del 15 marzo 2022 recante modifica del Regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.CONTESTO

(1)Con il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio (3), l'Unione europea ha vietato l'importazione di prodotti di acciaio originari della Bielorussia.

(2)Con il regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio (4), l'Unione europea ha vietato le importazioni di determinati prodotti di acciaio originari della Russia (5).

(3)In conseguenza di tali provvedimenti, le importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia soggette alla misura di salvaguardia non potranno più entrare nell'Unione. La Commissione ha pertanto deciso di adeguare il funzionamento della misura di salvaguardia per fare in modo che detti divieti di importazione non comportino una carenza di approvvigionamento nel mercato dell'Unione nelle categorie interessate e che gli utilizzatori di acciaio dell'Unione possano continuare a rifornirsi dei corrispondenti volumi da altre fonti.

2.ADEGUAMENTO

(4)Per ciascuna categoria di prodotti per cui la Bielorussia e la Russia disponevano di contingenti tariffari specifici per paese, la Commissione ha ridistribuito proporzionalmente tali volumi tra altri paesi esportatori soggetti alla misura di salvaguardia sulla base dei più recenti dati disponibili, ossia la loro quota di importazioni complessive nel 2021. Questi dati sono pertinenti anche per garantire forniture sufficienti di prodotti di acciaio nel mercato dell'Unione, dal momento che nel 2021 la Bielorussia e la Russia hanno in gran parte esaurito i rispettivi contingenti tariffari specifici per paese. Per stabilire il livello delle importazioni complessive, la Commissione non ha tenuto conto né dei volumi dalla Bielorussia e dalla Russia, né dei volumi delle importazioni dai paesi attualmente esclusi dalla misura (6), in quanto la loro inclusione ridurrebbe la quota di tutti gli altri paesi rendendo l'esercizio inefficace. Per ciascuna categoria di prodotti interessata, la Commissione ha inoltre stabilito rispettivamente una quota di importazioni per i paesi che dispongono di un contingente tariffario specifico per paese e una quota di importazioni per i paesi che rientrano nel contingente residuo (7).

(5)Questo approccio garantisce un trattamento equo delle diverse origini, consentendo agli utilizzatori di acciaio dell'Unione di utilizzare in modo efficace i volumi originariamente soggetti ai contingenti tariffari specifici per paese attribuiti alla Bielorussia e alla Russia, evitando così qualsiasi rischio di potenziale carenza di approvvigionamento sul mercato dell'Unione derivante dai divieti di importazione da questi due paesi.

(6)Questo adeguamento è anche coerente con la logica del funzionamento della misura, in quanto preserva i flussi commerciali tradizionali in termini di volumi e di origini, adattandoli alle attuali circostanze eccezionali (8).

(7)L'adeguamento introdotto dal presente regolamento non preclude ulteriori adeguamenti del funzionamento della misura, anche su questo aspetto specifico, che potrebbero derivare dal riesame del funzionamento, avviato il 17 dicembre 2021 e attualmente in corso.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0181.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC

 

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