Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) sono state modificate mediante la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio (3), che ha introdotto esenzioni dall’IVA e dalle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1o luglio 2022.

(2)La direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata mediante la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio (4), che ha introdotto nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19. In considerazione dell’urgenza della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(3)Il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (5) («certificato») funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell’esenzione dall’IVA e/o dalle accise a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di applicare in modo uniforme la nuova esenzione dall’IVA agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione e le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato.

(4)Per quanto riguarda le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismo beneficiario la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi nei casi in cui le cessioni e le prestazioni esenti siano già state trattate utilizzando l’attuale versione del certificato, è opportuno che il certificato, modificato mediante il presente regolamento, non si applichi retroattivamente.

(5)Relativamente alla nuova esenzione dall’IVA per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismi beneficiari la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituiti a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, e le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). A tal fine e in linea con la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformiarsi alla direttiva (UE) 2019/2235, il certificato dovrebbe essere modificato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022.

(6)In considerazione dell’efficacia retroattiva delle nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

(1)l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

(2)l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1), si applica fino al 30 giugno 2022.

L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.088.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A088%3ATOC

 

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