LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/2034 impone alle autorità competenti di pubblicare determinate informazioni per consentire al mercato interno delle imprese di investimento di operare con maggiore efficacia e per garantire livelli adeguati di trasparenza nei confronti del pubblico. Ai sensi di tale direttiva, le informazioni pubblicate devono essere sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri.
(2)Per facilitare ulteriormente tale raffronto, le informazioni provenienti dalle autorità competenti devono essere pubblicate in un formato comune, aggiornate regolarmente e messe a disposizione presso un’unica ubicazione elettronica. È pertanto necessario determinare il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale di tali informazioni. Mentre gli obblighi di comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al titolo V della direttiva (UE) 2019/2034 riguardano tutta la regolamentazione prudenziale, occorre concentrarsi, in una prima fase, sulle responsabilità di vigilanza che derivano dalla predetta direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(4)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali
Nel pubblicare informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Opzioni e facoltà
Nel pubblicare informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale
Nel pubblicare, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/2034, informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che applicano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 di tale direttiva, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Dati statistici aggregati
Nel pubblicare informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli di cui all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Data di pubblicazione annuale
1.Le autorità competenti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 30 giugno 2022.
2.Le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034 sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza quali risultano al 31 dicembre dell’anno precedente.
3.Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/2034, a meno che non vi sia nessuna modifica delle informazioni pubblicate.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.079.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A079%3ATOC
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