LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2) stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione (3) al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (4), in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(2)L’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra alle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE è necessaria per garantire la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione e il loro contributo agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione.
(3)Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia con altri obiettivi ambientali e della necessità di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative ad alto valore aggiunto e di una bioeconomia circolare sostenibile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell’approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell’economia circolare e dell’uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti (5). Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS) mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di attenuazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare la prevenzione della perdita di biodiversità, sulla quale si ripercuote negativamente il cambiamento indiretto della destinazione d’uso del suolo associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Considerando che a tutta la biomassa nell’ETS si applicherà un’aliquota zero fino alla piena attuazione dei criteri di sostenibilità, in linea con il principio «chi inquina paga» sancito dal trattato gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare strumenti basati sul mercato e altri strumenti a loro disposizione come la tassazione, al fine di garantire che l’uso di biomasse non sostenibili nei settori ETS sia scoraggiato per evitare ripercussioni negative sull’ambiente.
(4)Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Il recepimento della direttiva non è stato ancora completato in molti Stati membri.
(5)La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l’adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per attuare i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L’adozione di molti di questi atti è stata ritardata.
(6)La direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione sono aggiornate una volta adottati gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. È necessario inoltre formare i verificatori.
(7)Al fine di garantire un’attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e proporzionato rinviare l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Un periodo corrispondente a un anno civile è adeguato per allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell’ETS.
(8)Il presente regolamento riduce inoltre l’incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione in attività di cui alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(10)In attesa dell’adozione delle norme necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.079.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A079%3ATOC
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