IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). L’Accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell’UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU («GTR ONU») e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Nella 186a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, il WP.29 dell’UNECE intende adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163, la proposta di un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati, la proposta di un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici e la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5. Il WP.29 dell’UNECE intende inoltre adottare la proposta di autorizzazione a elaborare la modifica 4 del GTR ONU n. 3 sulla frenatura dei motocicli e la proposta di autorizzazione a elaborare un nuovo GTR ONU sulle emissioni di particolato dai freni.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR ONU e alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
(7)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, rettificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 e 163.
(8)Al fine di tener conto del progresso tecnico, migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre l’impronta ambientale, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sugli pneumatici chiodati e un nuovo GTR ONU sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici.
(9)Occorre inoltre modificare alcune disposizioni della risoluzione ONU R.E.5 sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 186a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra l’8 e l’11 marzo 2022, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.078.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A078%3ATOC
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