Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/400 della Commissione del 7 marzo 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nonché gli importi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi di bilancio dal 2021 al 2027, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4).

(3)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2022. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(4)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2023 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2022.

(5)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2022 una determinata percentuale del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2023.

(6)I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di conseguenza dal regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione (5).

(7)A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(8)È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.083.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A083%3ATOC

 

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