LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento nella provincia della Nuova Scozia ed è stato confermato l'8 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6)Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Grimsby nel North East Lincolnshire, Lincolnshire (Inghilterra), in prossimità di Newtown e di Welshpool, Montgomeryshire, Powys (Galles) e sono stati confermati il 21 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(7)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di New Castle, nello stato del Delaware (Stati Uniti), ed è stato confermato il 22 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(8)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Greene, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), e sono stati confermati il 23 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(9)Infine gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un terzo stabilimento nella contea, già colpita, di Dubois, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), ed è stato confermato il 24 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(10)Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC
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