Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione del 24 gennaio 2022 che modifica e rettifica l’allegato IX del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/405.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l’ingresso nell’Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L’allegato IX di tale regolamento stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell’acquacoltura.

(3)Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 (5) della Commissione sono inclusi la Bielorussia, Israele (6), la Moldova, la Svizzera, la Turchia, gli Emirati arabi uniti e l’Uruguay nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (7), nella categoria «Prodotti dell’acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con l’osservazione «Acquacoltura: caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

(4)In passato il Canada, la Cina e gli Stati Uniti erano inclusi nella colonna «acquacoltura» dell’allegato della decisione 2011/163/UE e in base a ciò esportavano caviale di acquacoltura. Il loro piano di sorveglianza dei residui per i pesci era conforme alle prescrizioni generali dell’Unione riferite all’acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi sono stati pertanto esclusi dall’elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/367 sono inclusi il Canada, la Cina e gli Stati Uniti nell’allegato della decisione 2011/163/UE, nella categoria «Prodotti dell’acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)». È pertanto opportuno includere tali paesi terzi nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura».

(5)Con decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione (8) l’Oman è depennato dall’elenco dei paesi autorizzati per i prodotti dell’acquacoltura nell’allegato della decisione 2011/163/UE, in quanto il suo piano di sorveglianza dei residui approvato non era soddisfacente. Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione (9) l’Oman è depennato dall’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell’acquacoltura ma anche, inavvertitamente, per le catture allo stato selvatico, che però non richiedono un piano di sorveglianza dei residui. Occorre pertanto rettificare la voce relativa all’Oman per le catture allo stato selvatico nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(6)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(7)Al fine di ridurre al minimo la perturbazione degli scambi e garantire la certezza del diritto e la coerenza con la decisione 2011/163/UE, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC

 

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