Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile», vale a dire approssimarsi alla piena applicazione dei principi «chi inquina paga» e «chi utilizza paga», generare introiti e garantire il finanziamento degli investimenti futuri nel settore dei trasporti, sono stati finora lenti e persistono incongruenze nell’Unione per quanto riguarda l’imposizione di oneri per l’infrastruttura stradale.

(2)Nel Libro bianco la Commissione invita a procedere «alla piena e obbligatoria internalizzazione dei costi esterni (comprendente, oltre al recupero obbligatorio dei costi di usura, anche i costi relativi all’inquinamento acustico e atmosferico e alla congestione) nel trasporto stradale e ferroviario».

(3)La circolazione dei veicoli per il trasporto merci e passeggeri concorre al rilascio in atmosfera di inquinanti. Questi ultimi, che hanno gravissimi effetti sulla salute delle persone e sono responsabili del deterioramento della qualità dell’aria ambiente nell’Unione, comprendono il PM2,5, l’NO2 e l’O3. Nel 2018 un’esposizione prolungata a questi tre inquinanti ha provocato rispettivamente 379 000, 54 000 e 19 400 decessi prematuri nell’Unione, secondo quanto riportato dalle stime prodotte dall’Agenzia europea dell’ambiente nel 2020.

(4)Secondo quanto riferito dall’Organizzazione mondiale della sanità, i rumori prodotti dal traffico stradale da soli si collocano al secondo posto tra i fattori di stress ambientale più nocivi in Europa, preceduti unicamente dall’inquinamento atmosferico, e almeno 9 000 decessi prematuri all’anno sono attribuibili a patologie cardiache causate dal rumore del traffico.

(5)Secondo la relazione 2020 sulla qualità dell’aria in Europa dell’Agenzia europea dell’ambiente, nel 2018 il trasporto su strada è stato il settore con le maggiori emissioni di NOx e il secondo per inquinamento da particolato carbonioso.

(6)Nella comunicazione del 20 luglio 2016 dal titolo «Una strategia europea per una mobilità a basse emissioni», la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto la modifica della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per inserirvi anche un elemento di differenziazione collegato alla CO2 e per estendere alcuni dei principi ad autobus e pullman, autovetture e veicoli commerciali leggeri.

(7)Tenendo conto dei tempi di rinnovo del parco veicoli e della necessità che il settore dei trasporti su strada contribuisca agli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e oltre, il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha fissato gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi per il 2025 e il 2030 a livelli, rispettivamente, del 15 % e del 30 % inferiori a una media stabilita di emissioni di CO2.

(8)La realizzazione di un mercato interno del trasporto su strada caratterizzato da condizioni di equità richiede che le regole siano applicate in maniera uniforme. Uno degli obiettivi principali della presente direttiva è eliminare le distorsioni della concorrenza tra gli utenti.

(9)Nonostante l’importanza del settore dei trasporti su strada, tutti i veicoli pesanti hanno un impatto notevole sulle infrastrutture stradali e contribuiscono all’inquinamento atmosferico. Malgrado la loro importanza economica e sociale, i veicoli leggeri sono all’origine della maggior parte delle ripercussioni negative di natura ambientale e sociale derivanti dal trasporto su strada in relazione alle emissioni e alla congestione del traffico. Ai fini della parità di trattamento e della concorrenza leale, è opportuno fare in modo che i veicoli finora non contemplati dalla disciplina stabilita dalla direttiva 1999/62/CE, per quanto riguarda i pedaggi e i diritti di utenza, siano inclusi nell’ambito di tale disciplina. L’ambito di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso ai veicoli pesanti non destinati al trasporto di merci e ai veicoli leggeri, fra cui le autovetture.

(10)Per evitare una deviazione del traffico verso strade gratuite con potenziali ripercussioni gravi sulla sicurezza stradale e sull’utilizzo ottimale della rete di trasporto stradale, gli Stati membri dovrebbero poter imporre pedaggi su tutti i tratti della loro rete di autostrade.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC

 

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