LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto alcune modifiche del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE. Le informazioni sulla capacità degli enti di soddisfare tale requisito sono prese in considerazione, in misura limitata, anche nel contesto della pianificazione della risoluzione.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (3).
(3)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(4)L’ABE non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in quanto ha ritenuto che ciò sarebbe stato altamente sproporzionato in relazione alla portata molto limitata, al numero ridotto e allo scarso impatto delle modifiche, tenendo conto del fatto che tali modifiche comprendono solo aggiornamenti dei riferimenti alla direttiva 2014/59/UE, due nuove voci da segnalare e modifiche minori volte ad eliminare gli ostacoli tecnici alla segnalazione. L’ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è così modificato:
1)l’allegato I è così modificato:
a)il modello Z 02.00 è sostituito dal modello Z 02.00 di cui all’allegato I del presente regolamento;
b)il modello Z 03.00 è sostituito dal modello Z 03.00 di cui all’allegato I del presente regolamento;
2)l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.069.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A069%3ATOC
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