Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)Il 12 febbraio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio e al principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tali modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l’applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci.

(3)Dopo la consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)il principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;

b)il principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.068.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A068%3ATOC

 

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