Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione del 2 marzo 2022 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1379.

EurLex sito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.DOMANDA

(1)La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019, e aggiornata il 26 novembre 2021, da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) e originari della RPC.

3.MISURE IN VIGORE

(4)Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. Da allora si sono succedute varie inchieste, che hanno modificato le misure iniziali.

(5)Con il regolamento (UE) n. 502/2013 (3) il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4). In tale inchiesta ai produttori esportatori della RPC non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (5).

(6)Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (6), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(7)Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011).

(8)Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.

(9)Infine, il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping.

5.PROCEDURA

5.1.Apertura

(10)La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.068.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A068%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
2134
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89322030
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.15.239.50