IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone, in particolare, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o di persone, entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività.
(2)Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
(3)In data 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 (3), che amplia l'ambito di applicazione delle sanzioni al fine di attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.
(4)La decisione (PESC) 2022/356 introduce ulteriori restrizioni relative agli scambi di prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, prodotti minerari, prodotti di cloruro di potassio («potassa»), prodotti legnosi, prodotti cementizi, prodotti siderurgici e prodotti della gomma. Essa vieta inoltre l'esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari. La decisione (PESC) 2022/356 modifica anche determinate disposizioni riguardanti l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 25 giugno 2021 e la fornitura di finanziamenti e di assistenza tecnica e finanziaria in relazione a merci vietate.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina»;
2)all'articolo 1, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.“beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1)Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).»"
3)all'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
«17.“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
18.“paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento ed elencate nell'allegato V ter;
19.“dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (comprese dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tali dispositivi. ».
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.067.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A067%3ATOC
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