Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione del 21 febbraio 2022 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/198 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia e in Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/198 la Cechia, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)Anche la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel distretto dello Ialomița di tale Stato membro.

(8)Anche il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(9)Le autorità competenti di Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(10)La Commissione, in collaborazione con Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti in Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.042.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042%3ATOC

 

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