LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
(2)Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, la domanda del Lussemburgo relativa alla cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
(3)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(4)Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.
(5)La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione della denominazione «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) è cancellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC
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