Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/214 della Commissione del 17 febbraio 2022 recante modifica di alcuni allegati del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 37, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché gli esistenti programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia, sopprimere dagli elenchi le aree in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia e approvare alcuni programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429, nonché gli atti della Commissione che su di esso si fondano, come il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(5)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), l’infezione da diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi di eradicazione per l’intero territorio o per parte di esso.

(6)È opportuno elencare i bovini e gli ovini e caprini separatamente per tali malattie. Di conseguenza, l’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, come modificato dal presente regolamento, conterrà capitoli diversi per i bovini e per i caprini e gli ovini; è quindi altresì necessario modificare l’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione che fa riferimento a tale allegato.

(7)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Cáceres della Comunità autonoma di Extremadura. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come zona indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

(8)Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, la Bulgaria, la Grecia, l’Italia, il Portogallo e l’Ungheria, e per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Bulgaria, la Croazia, la Grecia, l’Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione domande di approvazione dei rispettivi programmi obbligatori di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione. Pertanto gli Stati membri o loro zone contemplati da tali programmi di eradicazione dovrebbero essere elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per dette malattie nelle summenzionate popolazioni animali.

(9)Per l’infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella Comunità autonoma del País Vasco. Pertanto detta Comunità autonoma dovrebbe essere elencata come zona indenne da MTBC nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(10)Per l’infezione da MTBC, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, Malta, il Portogallo, la Romania, la Spagna e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord hanno presentato alla Commissione domande di approvazione dei rispettivi programmi di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione. Pertanto gli Stati membri o loro zone contemplati da tali programmi di eradicazione, nonché il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, dovrebbero essere elencati nell’allegato II, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da MTBC.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC

 

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