Regolamento (UE) 2022/212 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

EurLex sito

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone, tra l’altro, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o persone,entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività.

(2)Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (3) che ha introdotto ulteriori misure restrittive economiche mirate e il regolamento (UE) 2021/1030 (4) che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006. La decisione (PESC) 2021/1031 e il regolamento (UE) 2021/1030 stabiliscono restrizioni settoriali specifiche.

(4)Il 17 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/218 (5), che introduce alcune modifiche per garantire l’efficacia e l’applicazione uniforme delle misure. Tali modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme delle misure in tutta l’Unione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
1656
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89321552
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.137.173.98