IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone, tra l’altro, il congelamento di fondi e risorse economiche e vieta di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità od organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, o persone,entità od organismi che organizzano attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro, o che contribuiscono a tali attività.
(2)Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
(3)Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (3) che ha introdotto ulteriori misure restrittive economiche mirate e il regolamento (UE) 2021/1030 (4) che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006. La decisione (PESC) 2021/1031 e il regolamento (UE) 2021/1030 stabiliscono restrizioni settoriali specifiche.
(4)Il 17 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/218 (5), che introduce alcune modifiche per garantire l’efficacia e l’applicazione uniforme delle misure. Tali modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme delle misure in tutta l’Unione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC
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