IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione è tenuta a riesaminare gli atti giuridici adottati dall’Unione, diversi da tale direttiva, che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Il fine di tale riesame è di valutare la necessità di allineare tali atti giuridici alla direttiva e di formulare, ove opportuno, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell’ambito della direttiva. A seguito di tale riesame la decisione quadro 2002/465/GAI (3) è stata individuata come uno degli atti giuridici da modificare.
(2)Il trattamento dei dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI comporta il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti per le finalità di cui all’articolo 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ai fini di coerenza e di un’efficace protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali a norma della decisione quadro 2002/465/GAI dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680. I dati personali contenuti nelle informazioni legalmente ottenute da una squadra investigativa comune dovrebbero poter essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali la squadra è stata costituita, quali i successivi procedimenti penali o i relativi procedimenti amministrativi o civili ovvero il controllo parlamentare, solo alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/680. Tale trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato solo conformemente alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680, ivi incluso che esso sia effettuato in conformità del diritto dell’Unione o dello Stato membro e che sia necessario e proporzionato alla sua finalità.
(3)A norma dell’articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/465/GAI e pertanto partecipa all’adozione della presente direttiva.
(4)A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 marzo 2021.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione quadro 2002/465/GAI,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI
All’articolo 1, paragrafo 10, della decisione quadro 2002/465/GAI è aggiunto il comma seguente:
«Nella misura in cui le informazioni utilizzate per le finalità di cui al primo comma, lettere b), c) e d), comprendono dati personali, esse sono trattate solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della stessa.
Articolo 2
Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 marzo 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC
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