Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («gli elementi di fissaggio») originari della Repubblica popolare cinese («la Cina», «la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (di seguito anche «i denuncianti»). La denuncia è stata inoltre sostenuta da produttori che, nel periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2020, rappresentavano più del 58 % della produzione totale dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 della Commissione (3) («il regolamento relativo alla registrazione») a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(4)In seguito alla pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di diversi importatori, della European Fasteners Distributor Association («EFDA») e della camera di commercio cinese per le importazioni e le esportazioni di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»). La Commissione ha rilevato che, dal momento che non erano state istituite misure provvisorie, essa stessa aveva deciso che la riscossione retroattiva dei dazi non era giuridicamente possibile. A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base infatti «può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie» (corsivo aggiunto). Tutte le argomentazioni riguardanti il regolamento relativo alla registrazione sono pertanto diventate irrilevanti e il regolamento relativo alla registrazione è completamente abrogato.

(5)L’EFDA ha da ultimo sostenuto che nel caso in cui la Commissione non istituisse misure provvisorie, il regolamento relativo alla registrazione diventerebbe nullo e dovrebbe essere revocato, in quanto l’unico scopo del regolamento relativo alla registrazione sarebbe l’istituzione di misure antidumping definitive a titolo retroattivo e, in caso di mancata istituzione di misure provvisorie, l’applicazione retroattiva delle misure definitive non è più possibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha abrogato il regolamento relativo alla registrazione. La necessità di istituire dazi antidumping definitivi a titolo retroattivo è valutata ai considerando 591 e seguenti.

1.3. Parti interessate

(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(7)La CCCME ha chiesto di essere considerata una parte interessata sostenendo di rappresentare l’industria degli elementi di fissaggio cinese. L’EIFI ha contestato lo status di parte interessata della CCCME, sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato alcun legame oggettivo tra le sue attività e il prodotto oggetto della presente inchiesta; in particolare la CCCME non aveva presentato alcuno statuto societario o elenco dei propri membri a dimostrazione della sua rappresentatività dell’industria degli elementi di fissaggio cinese. L’EIFI ha osservato che, al contrario, nel sito web della CCCME sono elencati 25 settori industriali, ma quello degli elementi di fissaggio non è menzionato in modo specifico. L’EIFI ha inoltre sostenuto che, anche se la CCCME aveva presentato le procure conferitele da diverse società, non vi era alcuna prova che tali società fossero produttori di elementi di fissaggio. In ogni caso la CCCME, in quanto organizzazione statale, rappresentava solamente gli interessi della Cina e non quelli di un settore in quanto tale.

(8)La Commissione ha confermato che la CCCME era stata autorizzata da vari produttori di elementi di fissaggio della RPC ad agire per loro conto. La CCCME ha potuto essere una parte interessata nel presente procedimento solo nei limiti dei poteri di rappresentanza che le sono stati conferiti da tali specifici produttori di elementi di fissaggio.

1.4.Osservazioni sull’apertura dell’inchiesta

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione sull’apertura dell’inchiesta.

(10)Al momento dell’apertura due importatori hanno contestato il fatto che il periodo dell’inchiesta scelto dalla Commissione (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020) rappresentasse il periodo immediatamente precedente l’apertura dell’inchiesta, suggerendo che il periodo dell’inchiesta appropriato dovrebbe essere compreso tra il 1o ottobre 2019 e il 30 settembre 2020, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.036.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A036%3ATOC

 

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