Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 748/2012.

EurLex 4321

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili.

(2)A norma dell’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni (imprese) approvate che progettano e producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, devono, in funzione del tipo di attività svolta e delle dimensioni dell’organizzazione, realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al suddetto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

(3)A norma dell’annesso 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti devono imporre alle imprese di progettazione e produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

(4)È pertanto opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e produzione approvate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 al fine di conformarsi alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) stabilite nell’annesso 19 della convenzione di Chicago.

(5)Tutte le imprese di progettazione e produzione approvate sono tenute a istituire un sistema di segnalazione delle non conformità. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 per garantire che il sistema di segnalazione delle non conformità sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)Un periodo transitorio sufficiente dovrebbe consentire alle imprese di progettazione e di produzione di garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(7)Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere modificato.

(8)Il regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) ha sostituito il punto 21.B.325, lettera c), per stabilire in quali casi l’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oltre al certificato di aeronavigabilità di cui al punto 21.B.325, lettere a) e b), dovrebbe rilasciare anche un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valutando se la parte M o la parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5) sono applicabili all’aeromobile in questione. Il testo adottato, tuttavia, non ha affrontato adeguatamente il caso dei nuovi aeromobili. Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe quindi essere rettificato.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere 04/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, presentato a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)all’articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (*1).

Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

6.In deroga al punto 21.B.125, lettera d), punti 1) e 2) dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in conformità all’allegato I (parte 21) può correggere, fino al 7 marzo 2025, eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/203.

Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, l’autorizzazione a procedere è revocata, limitata o sospesa, in tutto o in parte.

(*1)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).»;"

2)l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è rettificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023, ad eccezione dell’articolo 2, che si applica a decorrere dal 7 marzo 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.033.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A033%3ATOC

 

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