LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone l’istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
(2)In conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/242 (2) che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca.
(3)La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/1575 (3) recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 per chiarire la definizione di «organizzazioni del settore», precisare la procedura di classificazione dei membri dei consigli consultivi in una delle due categorie di parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e concedere a entrambe le categorie il diritto di decidere in modo autonomo in merito alla loro rappresentanza nel comitato esecutivo.
(4)I consigli consultivi e gli Stati membri sono stati consultati sulla scorta dell’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/242.
(5)Al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata di tutti gli interessi e migliorare l’imparzialità delle presidenze, è opportuno che i consigli consultivi designino, per consenso, un presidente e almeno un vicepresidente appartenenti a categorie diverse delle parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I gruppi di lavoro dovrebbero essere presieduti, ove possibile, da rappresentanti di entrambe le categorie di parti interessate. Ai consigli consultivi dovrebbe essere conferita la facoltà di designare un presidente e vicepresidenti esterni ai consigli consultivi.
(6)Al fine di garantire il buon funzionamento dei consigli consultivi, è necessario precisare ulteriormente i criteri per la classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle due categorie di parti interessate di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7)L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242 definisce le organizzazioni del settore come le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione. L’articolo 4, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 definisce «operatore» la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. I criteri di classificazione dei membri dei consigli consultivi dovrebbero pertanto consentire la classificazione delle organizzazioni che rappresentano i settori summenzionati nella categoria «organizzazioni del settore». Inoltre anche i fornitori dei settori summenzionati, quali i fabbricanti di reti da pesca o i produttori di ghiaccio, dovrebbero essere classificati come «organizzazioni del settore».
(8)Un’organizzazione può essere considerata rappresentativa del settore quando almeno il 50 % dei suoi membri è costituito a sua volta da rappresentanti del settore o ha interessi economici diretti o indiretti nel settore, quando rappresenta i lavoratori del settore o quando almeno il 50 % del suo finanziamento proviene dal settore. Tali organizzazioni dovrebbero essere considerate «organizzazioni del settore» anche ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)Al fine di garantire il funzionamento equilibrato dei consigli consultivi, è necessario che le organizzazioni che promuovono principi orizzontali quali la protezione dell’ambiente, i diritti umani e dei consumatori, la salute, l’uguaglianza o ancora la salute o il benessere degli animali siano classificate come organizzazioni del settore se sono rappresentative del settore ai sensi dei considerando 7 o 8. Le organizzazioni che promuovono tali principi orizzontali dovrebbero pertanto essere classificate come «altri gruppi di interesse» solo quando sono indipendenti dal settore, il che significa che meno del 50 % dei loro membri è costituito a sua volta da rappresentanti del settore o ha interessi economici diretti o indiretti nel settore, che dette organizzazioni non rappresentano lavoratori del settore e che meno del 50 % del loro finanziamento proviene dal settore.
(10)L’articolo 4, punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009 definisce «pesca ricreativa» quelle attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi. Le organizzazioni che rappresentano la pesca ricreativa o sportiva, poiché differiscono per natura, obiettivi e mezzi dalle organizzazioni del settore quali definite all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/242, dovrebbero essere classificate come «altri gruppi di interesse».
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.034.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A034%3ATOC
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